venerdì 7 gennaio 2011

Consiglio Comunale del 29 dicembre mantenimento o dismissioni delle partecipazioni sociali detenute dal Comune, mio intervento.

Vorrei iniziare questo intervento ringraziando il Sindaco, il Segretario comunale, il Dott. Silvestri e il Dott. Chizzali per le adeguate informazioni fornite in sede di commissione.

La ratio della norma che impegna i Consigli Comunali a prendere decisioni inerenti al mantenimento o alla dismissione delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dal comune, impone che queste partecipazioni siano CIRCOSCRITTE AD EFFETTIVE NECESSITA' ISTITUZIONALI, STRETTAMENTE CONNESSE CON LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI e in un AMBITO TERRITORIALE CIRCOSCRITTO.

E' anche vero che l'eterogeneità del sistema economico in cui vanno ad inserirsi molteplici servizi pubblici locali mal si concilia con l'imposizione rigida e la lettura troppo letterale della norma.

In altre parole sono conscio che le valutazioni di carattere politico sull'opportunità di mantenere o dimettere alcune partecipazioni, non può essere limitata dall'esclusiva valutazione tecnica o di qua o di là. E' per questo che veniamo chiamati noi Consiglieri a fare una valutazione politica senza però togliere lo sguardo dalle direttive della norma.

Le società strumentali dovrebbero essere strutture costituite per svolgere attività che perseguono il proprio fine istituzionale e quindi fornire servizi a favore della pubblica amministrazione. ( ECO CENTER SPA, IL CONSORZIO DEI COMUNI) oppure gestione di servizi pubblici locali che mirano a soddisfare esigenze GENERALI della collettività. (ASM)

La valutazione e le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza spetta agli organi consigliari quindi a noi ed è per questo che occorre una particolare attenzione, anche perché la norma prevede che una volta accertata la situazione ostativa alla costituzione a al mantenimento della partecipazione le pubbliche amministrazioni devono cedere a terzi la partecipazione.

Si parla di attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Bisogna quindi individuare per quali società sia necessario far partire l'iter di dismissione.

Rispetto a quanto proposto dalla maggioranza vorrei esprimere seri dubbi sul mantenimento della partecipazione nella società terme di Merano Spa.

Dubbi derivanti sia dalla polivalenza dell'oggetto sociale delineato dallo statuto

stabilimento termale ma anche:

bar

ristorante

estetista

commercio al minuto di abbigliamento

prodotti cosmetici

libri

assortimenti di te

articoli da regalo

che appare a mio avviso non conforme alla prescrizione previste dall'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 di cui si fa riferimento, sia all'esiguità della partecipazione inferiore all'1% che non permette di perseguire direttamente nulla.

Discorso che potrebbe essere esteso a SELFIN SRL ma in questo caso l'esclusione dal campo di applicazione dell'art 1 commi 4 e 5 viene forse a risolvere il problema.

Ho poi anche delle perplessità sulla partecipazione nella Società Funivie Ivigna Spa. Mi sembra infatti che definire le attività svolte da questa società, di carattere istituzionale rispetto ai fini dell'ente mi sembra una forzatura.


 


 


 


 

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